IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 495, secondo periodo, cosi'  come  aggiunto  dal  comma  296
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per cui i lavoratori  che  alla
data del 31 dicembre 2016  erano  impiegati  in  progetti  di  lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25, lettera b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  possono
essere  assunti  dalle  pubbliche  amministrazioni   che   ne   erano
utilizzatrici alla predetta data, a tempo  indeterminato,  anche  con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,  per  il  solo
anno 2021 in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
organica e al  piano  di  fabbisogno  del  personale  previsti  dalla
vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo  periodo
del comma 497; 
  Visto l'art. 1, comma 497 della citata legge n. 160 del 2019, cosi'
come modificato dall'art. 1,  comma  1-quater  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n.  8,  secondo  cui  le  amministrazioni  interessate
provvedono a valere sulle risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica; 
  Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della  legge  n.
296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio  finanziario
2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore  contributo  di  50
milioni  di  euro  annui  per  la  stabilizzazione   dei   lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche  attive
per il lavoro in favore delle regioni che rientrano  negli  obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione  europea  attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di  cui
all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 18, comma 1 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale  per
occupazione e formazione nel quale  affluiscono,  tra  le  altre,  le
risorse del Fondo per l'occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 496 della citata legge n. 160  del  2019  che
prevede che  a  decorrere  dall'anno  2020,  le  risorse  di  cui  al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296  del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui; 
  Preso atto che in relazione a quanto previsto  dall'art.  1,  comma
495, secondo periodo della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal  comma
296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni
utilizzatrici dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano
impiegati in progetti di lavori  socialmente  utili  ai  sensi  degli
articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b) del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 novembre 1996, n.  608,  possono  accedere  alle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006  a
valere  sul  Fondo  sociale  per   occupazione   e   formazione   per
l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori e che, in  base
alle   rilevazioni   effettuate,   gli   stessi   risultano    essere
esclusivamente utilizzati da amministrazioni delle Regioni Campania e
Sicilia; 
  Vista la nota a firma congiunta  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  prot.
n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: «Art. 8, comma  1  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: proroga  al  31  luglio  2021  del
termine  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato   di   lavoratori
socialmente utili a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione e art. 1, comma 495, secondo periodo della  legge  n.  160
del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della  legge
n. 178 del 30 dicembre 2020.»; 
  Viste le istanze presentate secondo  le  modalita'  indicate  nella
citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio  2021
per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione  a
tempo indeterminato, fra l'altro, dei lavoratori che alla data del 31
dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili
ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma  25,  lettera  b)
del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Considerato che tre  amministrazioni  pubbliche  utilizzatrici  dei
lavoratori che alla data del 31  dicembre  2016  erano  impiegati  in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b) del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, hanno presentato istanze ammissibili ai  sensi  dell'art.  1,
comma 497 della legge n. 160 del 2019 in relazione  all'assunzione  a
tempo indeterminato di complessivi ventuno lavoratori; 
  Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato  art.  1,
comma 497 della legge n. 160 del 2019,  le  risorse  statali  di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n.  296  del  2006
tra le Regioni Campania e Sicilia, ai fini  dell'assunzione  a  tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
lavoratori che alla data del 31  dicembre  2016  erano  impiegati  in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b) del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, a carico del Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,
riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a
regime, per un  importo  annuo  pari  a  euro  9.296,22  per  ciascun
lavoratore,  cumulabile  con  eventuali   contributi   regionali   ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico
relativo alla pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 che dispone la delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 16
dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione risorse statali per incentivi alle  assunzioni  a  tempo
  indeterminato  dei  lavoratori  impiegati  in  progetti  di  lavori
  socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6  e  21,  e  9,
  comma 25, lettera b) del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera  g-bis)  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  destinate  ad  incentivare   le
assunzioni a tempo indeterminato anche  con  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale dei lavoratori che alla  data  del  31  dicembre  2016
erano impiegati in progetti di  lavori  socialmente  utili  ai  sensi
degli articoli 4, commi 6 e  21,  e  9,  comma  25,  lettera  b)  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,  presso  le  amministrazioni
indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto  sono  ripartite,
per  l'annualita'  2021,  tra  le  Regioni  Campania  e  Sicilia  con
contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22  cumulabile
con eventuali contributi regionali ed  erogabile  a  decorrere  dalla
data  di  assunzione  a  tempo  indeterminato,  per  ogni  lavoratore
assunto, come indicato nel seguente prospetto: 
    

====================================================================
|          |    A     |        B        |       C       |D (B x C) |
+==========+==========+=================+===============+==========+
|          |          |  n. lavoratori  |               | importo  |
|          |          |     istanze     |    importo    |incentivo |
|          |          |   ammissibili   |   incentivo   | statale  |
|          |    n.    |da stabilizzare -| statale annuo |  annuo   |
|          |lavoratori|      2021       |  pro­capite   |  totale  |
+----------+----------+-----------------+---------------+----------+
|Campania  |    18    |        7        |       9.296,22| 65.073,54|
+----------+----------+-----------------+---------------+----------+
|Sicilia   |    22    |       14        |       9.296,22|130.147,08|
+----------+----------+-----------------+---------------+----------+
|Totale ...|    40    |       21        |       9.296,22|195.220,62|
+----------+----------+-----------------+---------------+----------+

    
  2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato
ai sensi del comma 1, le residue risorse di  cui  all'art.  1,  comma
1156, lettera g-bis) della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
ripartite,  per  le  annualita'  2022   e   successive,   a   seguito
dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni  di  cui
al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo  annuo
pro-capite a regime di importo pari a euro  9.296,22  cumulabile  con
eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di
assunzione a tempo indeterminato. 
  3. Le risorse suindicate sono assegnate  alle  regioni  di  cui  al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che  ne
disciplina le modalita' di trasferimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2022 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                              Brunetta 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 486